la Corte di Cassazione, con una sentenza del settembre 2014, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicabilità delle limitazioni previste per i pignoramenti immobiliari di Equitalia con il Decreto del Fare, anche alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore dello stesso. Più precisamente, nel caso in cui sia stato eseguito il pignoramento immobiliare ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 (entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto del Fare), l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, se l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica.




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