Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi, come noto, per poter circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri. La Legge n. 120/2010, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", ha apportato alcune modifiche al nuovo Codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992, introducendo, tra le altre cose, il nuovo comma 4-bis all'art. 94 del Codice in tema di DIVIETO DI INTESTAZIONE FITTIZIA DEI VEICOLI. In sostanza, nel caso di variazione dell'intestatario della carta di circolazione o anche solo di DISPONIBILITA'del veicolo a favore di un soggetto terzo per oltre 30 giorni, è necessario che il nuovo intestatario o la persona che ha la disponibilità del veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, lo comunichi al Dipartimento per i trasporti, che provvederà ad effettuare apposita annotazione sulla carta di circolazione ed alla registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli istituito presso lo stesso Dipartimento. In caso di omissione di questo obbligo, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, che va da € 705 ad € 3.526, somma così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 19.12.2012 a far data dal 1° gennaio 2013.