Il Fisco ha ridotto di un punto e mezzo la misura degli interessi legali: dal 1° gennaio 2014 gli interessi diminuiscono dal 2,5% all’1%. La riduzione è stata disposta dall'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Economia del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 292 del 13 dicembre 2013. DECORRENZA Come sopra esposto la nuova misura di interessi legali si applica a partire dal: 1 gennaio 2014. Fino al 31.12.2013 rimarrà in vigore il tasso dell’2,5% stabilito per il 2012 e 2013 dal decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.291 del 15 dicembre 2011. TASSO INTERESSI LEGALI FINO AL 31.12.2009 3% DAL 1.1.2010 AL 31.12.2010 1% DAL 1.1.2011 al 31.12.2011 1,5% DAL 1.1.2012 al 31.12.2013 2,5% DAL 1.1.2014 1% RAVVEDIMENTO La novità della modifica degli interessi legali ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale, tra cui: la modifica degli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso. Come noto i contribuenti che pagano in ritardo i tributi possono avvalersi: del ravvedimento "brevissimo", cioè entro i 15 giorni successivi alla scadenza; con sanzione dello 0,2 % per ogni giorno di ritardo; del ravvedimento "breve", cioè entro i 30 giorni successivi alla scadenza; con sanzione: del 3%; del ravvedimento "lungo", cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione con sanzione del 3,75%. In caso di ravvedimento, oltre al tributo dovuto, il contribuente deve pagare anche l'interesse legale, che secondo quanto sopra esposto sarà pari a: 2,5% annuo fino al 31 dicembre 2013; 1% annuo dal 1° gennaio 2014. Esempio - Un contribuente omette il versamento dell'acconto Iva in scadenza il 27 dicembre 2013 per l'importo di 10.000 euro. Il versamento vene effettuato in ritardo il 20 marzo 2014, avvalendosi del ravvedimento lungo. In questo caso la sanzione del 30% si riduce a un ottavo del minimo, cioè al 3,75 per cento. Sono anche dovuti gli interessi legali: del 2,5% annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al 31 dicembre 2013 dell'1% dal 1° gennaio 2014, fino al giorno in cui si paga con il ravvedimento. Il calcolo degli interessi è quindi il seguente: 2,74 euro, per i 4 giorni di ritardo, dal 27 dicembre al 31 dicembre 2013, con il tasso del 2,5% annuo; 21,64 euro, per i 79 giorni di ritardo, dal 1° gennaio 2014 fino al 20 marzo 2014, con il tasso dell'1% annuo; in totale, dunque, 24,38 euro di interessi. Agli interessi, dovrà aggiungere l'importo di 10.000 euro, più la sanzione di 375 euro, in totale 10.399,38 euro (acconto Iva 10.000 euro, più 375 di sanzione, più 24,38 di interessi). RIMBORSI E PAGAMENTI - Misure vigenti Interessi legali 2,5% dal 1˚2012 1% dal 1˚ gennaio 2014 Tasse e imposte indirette dovute all’erario (per ogni semestre compiuto) 1% semestrale dal 1˚ gennaio 2010 Rimborso di tasse e imposte indirette non dovute all’erario (a decorrere dalla data della domanda di rimborso) 1% semestrale dal 1˚ gennaio 2010 Rimborso di imposte pagate (a decorrere dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione) 2% annuo 1% semestrale dal 1˚ gennaio 2010 Rimborso di imposte con procedura automatizzata (a decorrere dal secondo trimestre successivo alla presentazione della dichiarazione) 2% annuo 1% semestrale dal 1˚ gennaio 2010 Rimborsi Iva 2% annuo dal 1˚ gennaio 2010 Imposte o maggiori imposte iscritte a ruolo ( a decorrere dal giorno successivo alla scadenza) 4% annuo dal 1˚ ottobre 2009 Dilazione di pagamento di imposte 4,5% annuo dal 1˚ ottobre 2009 Sospensione della riscossione 4,5% annuo dal 1˚ ottobre 2009 Pagamenti a rate di Iva, Unico e 730 4% annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni presentate dal 1˚ luglio 2009, Unico 2009 compreso Pagamenti rateali in seguito ai controlli automatici o formali delle dichiarazioni 3,5% annuo dal 1˚ gennaio 2010 Imposte di successione e donazione 3% annuo a scalare per le dilazioni concesse dal 1˚ gennaio 2010 Rimborso dell’imposta di successione, ipotecaria e catastale 1% per ogni semestre compiuto dal 1˚ gennaio 2010 Imposte dovute in seguito a liquidazione automatizzata o controllo formale delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap 3,5% annuo a decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 Somme dovute in seguito alla rinuncia all’impugnazione dell’accertamento versate nei termini 3,5% annuo dal 1˚ gennaio 2010 Imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale 3,5% annuo dal 1˚ gennaio 2010 Tasse sulle concessioni governative e tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato 3,5% annuo dal 1˚ gennaio 2010 Imposte dovute a seguito di accertamento con adesione versate nei termini 3,5% annuo dal 1˚ gennaio 2010 Imposte dovute a seguito di conciliazione giudiziale versate nei termini 3,5% annuo dal 1˚ gennaio 2010 Somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali 2,5%per ogni semestre compiuto.




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