A decorrere da lunedì 3 novembre, in base a quanto previsto dalla Legge n. 120/2010 e dal regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012, nel caso di intestazione temporanea di un veicolo a favore di un soggetto terzo per oltre 30 giorni, è necessario che la persona che ha la disponibilità del veicolo lo comunichi al Dipartimento per i trasporti, che provvederà ad effettuare apposita annotazione sulla carta di circolazione ed alla registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli istituito presso lo stesso Dipartimento. In caso di omissione di questo obbligo, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, che va da € 705 ad € 3.526, somma così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 19.12.2012 a far data dal 1° gennaio 2013. L'obbligo di annotazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli e, ove previsto, di aggiornamento della carta di circolazione: • riguarda soltanto gli atti posti in essere a decorrere dal 3.11.2014; • non sussiste per gli atti posti in essere tra il 7.12.2012 e il 2.11.2014 (in relazione ai quali gli adempimenti in esame possono però essere effettuati facoltativamente).




cookie